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Altre domande FREQUENTI

Perché dovete registrare i miei dati?

La natura delle nostre attività (Compravendita di valuta estera e negoziazione di oro da investimento) implica l’adeguamento alle normative vigenti in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

La legge richiede un’adeguata verifica della clientela tramite acquisizione di alcuni dati specifici, normalmente contenuti nei documenti d’identità.

Cosa si intende per oro da investimento?

In base alle previsioni recate dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 7/2000:

1) Il metallo lavorato in lingotti e in placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, venduto ad un prezzo pari al valore intrinseco del contenuto.

2) Le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, vendute ad un prezzo che non superi dell’80 per cento il valore sul mercato dell’oro in esse contenuto.

3) Il materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, e quindi:
- la materia prima aurifera grezza destinata a successiva fusione (i granuli, le polveri, i pani, le verghe, i minerali auriferi).
- i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
– lingotti e le placchette destinate non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione, e che mutano dunque la propria qualificazione ex lege n. 7/2000.

4) Per esclusione tutto quanto rimasto fuori dal campo di applicazione della Legge n. 7/2000, ad esempio:
– il cosiddetto “oro da gioielleria” ad uso ornamentale (come gioielli e monili)
– l’oro per la componentistica elettronica (ad esempio il materiale aureo di rivestimento delle superfici)
– l’oro per scopi medici e diagnostici (si veda il materiale aureo per la realizzazione di otturazioni e ponti in odontoiatria).
- deve essere inoltre compreso in questo novero non solo l’oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello fin qui descritto.

Va ricordato che il commercio di questi “oggetti preziosi”, pur essendo integralmente sottratto alla disciplina della Legge n. 7/2000, è comunque regolamentato dall’art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. “Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”) e dalla normativa antiriciclaggio.